1. Il nuovo incentivo alla stabilizzazione degli under 35: requisiti e istruzioni
operative
Il DL 30.4.2026 n. 62 (c.d. “Decreto Lavoro”) ha rinnovato per il 2026, con alcune modifiche, il bonus “Under
35” già previsto per il 2024 e il 2025. La misura consiste in uno sgravio contributivo per i datori di lavoro che
stabilizzano, tramite trasformazione a tempo indeterminato, rapporti di lavoro a termine di giovani under
35. L’INPS ha fornito le istruzioni operative con la circolare n. 72 e il messaggio n. 2518 del luglio 2026.
Misura dello sgravio
Lo sgravio è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi
INAIL e delle quote assistenziali o solidaristiche. L’importo massimo è di 500 euro al mese per lavoratore
(riproporzionato su base giornaliera per trasformazioni infra-mensili e per i rapporti part time), per una
durata massima di 24 mesi dalla data dell’assunzione agevolata, con possibilità di sospensione in caso di
maternità obbligatoria. È previsto un tetto di spesa complessivo (18,2 milioni di euro per il 2026, 87,5 milioni
per il 2027 e 69,3 milioni per il 2028): esaurite le risorse, non potranno essere accolte nuove domande.
A chi si rivolge
Possono accedere allo sgravio i datori di lavoro privati, incluso il settore agricolo, con esclusione delle
Pubbliche Amministrazioni. È richiesto il possesso del DURC, il rispetto dei CCNL applicabili e delle norme su
salute e sicurezza sul lavoro (violazioni gravi comportano la perdita del beneficio, salvo regolarizzazione nei
termini). L’azienda deve inoltre rispettare i diritti di precedenza dei lavoratori licenziati o cessati da contratto
a termine, non trovarsi in sospensioni per crisi aziendale sulle stesse qualifiche, comunicare tempestivamente
la trasformazione al Centro per l’Impiego e non licenziare, nei 6 mesi successivi alla trasformazione, il
lavoratore stabilizzato o altri con qualifica analoga nella stessa unità produttiva (pena la revoca dello sgravio).
Lavoratori e contratti agevolabili
L’incentivo riguarda le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine di durata massima 12
mesi, iniziati entro il 30 aprile 2026 e trasformati tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026. Il lavoratore non deve
aver compiuto 35 anni alla data della trasformazione e non deve essere mai stato occupato a tempo
indeterminato in precedenza: precedenti periodi di apprendistato, lavoro domestico o intermittente non
sono ostativi, mentre lo sono precedenti contratti a tempo indeterminato in somministrazione, le dimissioni
volontarie e il mancato superamento del periodo di prova. Sono esclusi dirigenti, domestici, apprendisti e
contratti intermittenti; sono invece agevolabili anche le trasformazioni a tempo parziale e quelle a scopo di
somministrazione.
Incremento occupazionale netto
La trasformazione agevolata deve determinare un incremento occupazionale netto, calcolato confrontando
il numero medio di dipendenti (ULA) dei 12 mesi precedenti e successivi all’assunzione, con riferimento
all’intera organizzazione aziendale (non alla singola unità produttiva). Non riducono la base occupazionale le
cessazioni per dimissioni, invalidità o decesso, pensionamento, riduzione volontaria dell’orario o
licenziamento per giusta causa. Il venir meno del requisito per un mese comporta la sola perdita dello sgravio
per quel mese, senza precludere la fruizione nei mesi successivi.
Cumulabilità con altri incentivi
Lo sgravio non è cumulabile con altre agevolazioni che riducono la contribuzione a carico del datore di lavoro
(ad esempio l’incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili), mentre è compatibile con le riduzioni della
contribuzione a carico del dipendente (come l’esonero per le lavoratrici madri), con la maggiorazione del
costo deducibile per nuove assunzioni e con l’esonero dell’1% riconosciuto ai datori in possesso della
Certificazione di parità di genere.
Modalità operative
La domanda va presentata telematicamente all’INPS tramite il Portale delle agevolazioni (ex DiResCo),
indicando i dati di impresa e lavoratore, la tipologia contrattuale, la retribuzione e le dichiarazioni di
responsabilità richieste. È possibile presentare istanza sia per trasformazioni già effettuate dal 1° agosto
2026, sia per rapporti non ancora trasformati: in quest’ultimo caso l’INPS accantona le risorse e invita il
datore di lavoro, via PEC, a completare la trasformazione entro 10 giorni, pena la decadenza dello sgravio
(fermo restando la possibilità di ripresentare una nuova istanza). Lo sgravio va esposto nel flusso UniEmens
con la causale “ESTA”.
2. Fringe benefit auto aziendali: le novità del Decreto correttivo Omnibus
(DLgs. 148/2026)
Segnaliamo importanti novità in materia di tassazione del fringe benefit per le autovetture concesse in uso
promiscuo ai dipendenti, introdotte dal DLgs. 148/2026 (c.d. “correttivo Omnibus”), che riscrive l’art. 51
comma 4 lett. a) del TUIR.
Il criterio cambia: conta l’anzianità del veicolo
Resta confermata la regola generale di calcolo (50% del costo chilometrico ACI per una percorrenza
convenzionale di 15.000 km, ridotto al 10% per le auto elettriche e al 20% per le ibride plug-in), ma il
riferimento normativo non è più il requisito della “nuova immatricolazione” al momento dell’assegnazione,
bensì gli anni trascorsi dalla prima immatricolazione del veicolo assegnato.
Maggiorazione del 50% dopo il quinto anno
Dal 1° gennaio dell’anno successivo al compimento del quinto anno dalla prima immatricolazione, il valore
forfetario del fringe benefit aumenta del 50%. La regola vale per tutte le tipologie di alimentazione, comprese
le auto elettriche.
Nuova tassazione degli optional (+5%)
Se il veicolo è dotato di accessori o allestimenti non compresi nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente
dal dipendente, il valore del fringe benefit è maggiorato forfetariamente del 5%. Le eventuali somme
trattenute al dipendente per tali optional riducono il valore convenzionale. La novità si applica dal 1° gennaio
2026, facendo salvi i comportamenti tenuti dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025.
Decorrenza
Le nuove regole si applicano a partire dal periodo d’imposta 2026, anche per i veicoli assegnati nel 2025 che
non rientrano nel regime transitorio.
Regime transitorio confermato e ampliato
Per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, e per quelli ordinati entro il 31
dicembre 2024 e assegnati nel corso del 2025, continua ad applicarsi il “vecchio” regime basato sulle
emissioni di CO2 (percentuali dal 25% al 60%), fino al 31 dicembre del quinto anno dalla prima
immatricolazione (dopodiché scatta comunque la maggiorazione del 50%). La finestra della clausola di
salvaguardia per i veicoli ordinati nel 2024 è stata estesa dal 30 giugno 2025 a tutto l’anno 2025.
La riassegnazione ad altro dipendente non cambia più il regime applicabile
È la novità più rilevante sul piano operativo: se l’auto viene riassegnata a un dipendente diverso dal primo
assegnatario, il regime fiscale già in corso (transitorio CO2 oppure quello attuale basato sull’anzianità) resta
invariato e continua ad applicarsi senza soluzione di continuità. Questo supera l’interpretazione fornita
dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 10/2025 (§ 1.4), secondo cui la riassegnazione tramite un nuovo
contratto comportava la rideterminazione del fringe benefit in base alla disciplina vigente al momento della
riassegnazione stessa.
3. Certificati di malattia: novità INPS sulla data di inizio della prognosi
(circolare INPS n. 92/2026)
L’INPS, con circolare n. 92 del 4 settembre 2026, ha fornito nuove indicazioni sulla data di inizio della prognosi
riportata sul certificato di malattia telematico, ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale. Di
seguito un’informativa che lo Studio mette a disposizione dei clienti, anche per un’eventuale comunicazione
interna ai propri dipendenti.
La prassi fino ad oggi
Il Regolamento per le prestazioni economiche prevedeva il riconoscimento, ai fini della tutela previdenziale,
anche del giorno immediatamente precedente al rilascio del certificato medico, ma solo a condizione che il
medico curante valorizzasse nel certificato i campi “Dichiara di essere ammalato dal…” (con l’indicazione del
giorno precedente alla visita) oppure “Visita domiciliare”.
La novità dal 4 settembre 2026
Su concorde parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, e al fine di garantire uniformità di
trattamento su tutto il territorio nazionale, l’INPS ha superato il precedente orientamento applicativo. Pur
restando fermo, in via generale, che l’evento di malattia decorre dalla data di redazione del certificato
medico, dalla data di pubblicazione della circolare la tutela previdenziale è riconosciuta anche per il giorno
immediatamente precedente alla redazione del certificato — anche in caso di semplice visita ambulatoriale
— purché tale giorno non sia festivo infrasettimanale né cada di sabato o domenica (giornate per le quali è
già garantita la continuità assistenziale).
In sintesi
Ai fini dell’indennità di malattia, il certificato è considerato valido anche per il giorno precedente al rilascio,
pure in caso di visita ambulatoriale, salvo che tale giorno cada di sabato o domenica.

