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Novità Legge di Bilancio 2026 e decreto Milleproroghe

Sul S.O. n. 42 alla G.U. 30.12.2025 n. 301 è stata pubblicata la L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bi­lancio 2026)

PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATA
Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella leg­ge di bilancio 2026.

Argomento Descrizione
Aliquote IRPEF – Riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota del secondo
scaglione
Con decorrenza 1.1.2026 viene ridotta dal 35% al 33% dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile (reddito complessivo al netto degli oneri deducibili).
Nuova struttura delle aliquote IRPEF
L’articolazione degli scaglioni e delle relative aliquote IRPEF diventa quindi la seguente:

  • 23%, per il reddito imponibile fino a 28.000 euro;
  • 33% (prima 35%), per il reddito imponibile superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
  • 43%, per il reddito imponibile superiore a 50.000 euro.

Il risparmio fiscale massimo derivante dall’intervento in esame è quindi pari a 440 euro.
Per i redditi superiori ad euro 200 mila p previsto un meccanismo diretto a sterilizzare il risparmio mediante riduzione delle detrazioni spettanti.

Interventi di
recupero edilizio – Spese sostenute nell’anno 2026 – Aliquote
In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus casa”) ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, sono prorogate anche per l’anno 2026 le aliquote fissate per l’anno 2025.
Aliquota di detrazione “ordinaria” per le spese dal 2025 al 2027
Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell’art. 16 co. 1 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata:

  • al 36% se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2026;
  • al 30% se le spese sono sostenute dall’1.1.2027 al 31.12.2027.

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).
Aliquota di detrazione “maggiorata” per le spese dal 2025 al 2027
Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell’art. 16 co. 1 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata:

  • al 50% se le spese sono sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2026 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
  • al 36% se le spese sono sostenute dall’1.1.2027 al 31.12.2027 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile è di 96.000 euro per unità immobiliare (comprese le pertinenze).

Ecobonus
e sismabonus – Spese sostenute nell’anno 2026 – Aliquote
Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (c.d. “ecobonus”) e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 co. 1-bis ss. (c.d. “sismabonus”), sono allineate al “bonus casa” con riguardo alle spese sostenute dall’1.1.2025.
L’”ecobonus” e il “sismabonus” (compreso il c.d. “sismabonus acquisti”), in particolare, possono spettare nelle seguenti misure:

  • per le abitazioni principali l’aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025 e 2026, mentre scende al 36% per quelle sostenute nel 2027;
  • per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale l’aliquota è del 36% per le spese sostenute nel 2025 e 2026 e del 30% per quelle sostenute nel 2027.
Bonus mobili – Proroga
Viene prorogata anche per l’anno 2026 la detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (c.d. “bonus mobili”), di cui all’art. 16 co. 2 del DL 63/2013, quando sono realizzati determinati interventi edilizi.
L’agevolazione, pertanto, spetta anche in relazione alle spese sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2026, se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati dall’1.1.2025.
Limite massimo di spesa
In relazione alle spese sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2026 il limite massimo di spesa cui applicare la detrazione IRPEF del 50% rimane fissato a 5.000 euro (come per gli anni 2024 e 2025), indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Buoni pasto elettronici – Incremento esenzione Viene incrementata da 8 a 10 euro la soglia di non imponibilità ai fini del reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto elettronici.
Resta invece ferma a 4 euro la soglia per i buoni pasto cartacei.
Contributi versati alle forme
pensionistiche complementari –
Aumento
del limite di
deducibilità
Viene modificata la disciplina fiscale delle contribuzioni alle forme pensionistiche complementari, di cui all’art. 8 co. 4 e 6 del DLgs. 252/2005.
In particolare, a decorrere dal periodo d’imposta 2026, è previsto:

  • l’incremento da 5.164,57 euro a 5.300 euro del limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi alle forme di previdenza complementare, versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali (co. 4);
  • il conseguente coordinamento con la norma speciale di deducibilità relativa ai lavoratori di prima occupazione successiva al 31.12.2006 (co. 6).
Nuova aliquota per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni Viene ulteriormente incrementata l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate), di cui all’art. 5 della L. 448/2001, che passa dal 18% al 21%.
Resta invariata al 18%, invece, l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001.
Si ricorda che le agevolazioni in argomento sono state messe “a regime” a partire dall’1.1.2025, senza che vi sia necessità di proroghe.
Decorrenza
L’incremento dell’aliquota dal 18% al 21% avrà efficacia dalle rivalutazioni di partecipazioni riferite all’1.1.2026 e perfezionate entro il 30.11.2026.

 

Argomento Descrizione
Presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi
Si interviene sulla disciplina delle locazioni brevi (di cui all’art. 4 del DL 50/2017), modificando l’art. 1 co. 595 della L. 178/2020, che sancisce la presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi.
Locazioni brevi
Si ricorda che si definiscono locazioni brevi “i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”.
Tali contratti possono accedere alla cedolare secca, con aliquota del 26%, con l’eccezione di un immobile destinato alla locazione breve, scelto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, al quale può trovare applicazione l’aliquota del 21%.
Presunzione di imprenditorialità
A partire dal 2021, è stata introdotta una presunzione di imprenditorialità che esclude l’applicabilità della disciplina delle locazioni brevi in caso di destinazione alla locazione breve, nel periodo d’imposta, di un determinato numero di appartamenti.
A partire dal periodo d’imposta 2026, solo chi loca con contratti di locazione breve al massimo 2 appartamenti potrà applicare la disciplina delle locazioni brevi.
Da 3 appartamenti in su scatta la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di apertura della partita IVA, posizione previdenziale, esclusione della cedolare secca e reddito d’impresa.
Rapporto con le aliquote della cedolare secca
Non sono state modificate, invece, le aliquote della cedolare secca sulle locazioni brevi. Pertanto, dal periodo d’imposta 2026:

  • chi loca un solo appartamento con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà continuare ad applicare la cedolare secca del 21%;
  • chi loca due appartamenti con contratti di locazione breve (anche tramite intermediario) potrà applicare ad uno di essi l’aliquota del 21% e all’altro dovrà applicare quella del 26%;
  • chi loca tre appartamenti fuoriesce dalla disciplina delle locazioni brevi e non applica la cedolare secca.

Computo dei tre appartamenti
Ai fini della valutazione della presunzione di imprenditorialità, rientrano nel computo degli appartamenti solo i contratti di locazione breve; quindi, sono esclusi i contratti di locazione “non breve” c.d. “4+4” o “3+2”.
Inoltre, se con più contratti di locazione breve sono locate differenti stanze dello stesso appartamento, si considera un solo appartamento.
Per computare l’appartamento è però sufficiente aver stipulato anche un solo contratto di locazione breve nel periodo d’imposta (ad esempio di durata di due soli giorni).

Causa di
esclusione dal
regime forfetario
Il regime forfetario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non è applicabile se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro. Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l’anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime.
Per l’anno 2025, questa soglia era stata incrementata a 35.000 euro. La legge di bilancio 2026 estende il limite di 35.000 euro anche per il 2026.
Pertanto, per utilizzare il regime nel 2026, occorre considerare i redditi percepiti nel 2025; ove il limite di 35.000 euro sia superato, il soggetto non può applicare il regime per il 2026.
Iper-ammortamenti Per i titolari di reddito d’impresa, viene prevista l’introduzione degli iper-ammortamenti, vale a dire la maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni agevolabili 4.0 e 5.0 con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
Beni agevolabili
Sono agevolabili gli investimenti effettuati dall’1.1.2026 al 30.9.2028 in beni:

  • materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0 (aggiornati nei nuovi Allegati alla legge di bilancio 2026);
  • materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo;
  • prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo;
  • destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Misura della maggiorazione
Il costo di acquisizione dei beni agevolati è maggiorato nella misura del:

  • 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Modalità di accesso
Per l’accesso al beneficio l’impresa dovrà trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

Modifiche alla
disciplina dei
dividendi e delle plusvalenze
Viene mantenuto il regime di esclusione parziale dei dividendi per i soggetti imprenditori alla condizione che la partecipazione detenuta:

  • sia almeno pari al 5% in termini di partecipazione al capitale;
  • ovvero, in alternativa, abbia un valore fiscale almeno pari a 500.000 euro.

Analoga condizione è prevista per l’esenzione delle plusvalenze su partecipazioni, sempre per i soli soggetti imprenditori.
Per i contratti di associazione in partecipazione, si ha riguardo al solo requisito del valore fiscale.
Se i requisiti di partecipazione minima sopra indicati non sono rispettati, i dividendi e le plusvalenze sono integralmente imponibili.
Dividendi
Le modifiche in commento riguardano gli artt. 59 e 89 del TUIR e interessano, conseguentemente:

  • le società di persone commerciali e le persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa (soggetti che possono fare valere l’esclusione dal reddito nella misura del 60%, 50,28% o 41,86%);
  • le società di capitali e gli enti commerciali (soggetti che possono fare valere l’esclusione dal reddito nella misura del 95%).

Inoltre, gli stessi requisiti partecipativi devono essere rispettati dalle società ed enti non residenti affinché possano beneficiare della ritenuta a titolo d’imposta nella misura ridotta dell’1,20% sui dividendi di fonte italiana (in caso contrario, rimane la possibilità di fare valere le ritenute nella misura prevista dalle Convenzioni).
Il nuovo requisito legato all’entità della partecipazione si applica alle distribuzioni dell’utile e delle riserve deliberate a decorrere dall’1.1.2026.
Plusvalenze
Le modifiche in commento riguardano gli artt. 58 e 87 del TUIR e riguardano, conseguentemente:

  • le società di persone commerciali e le persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa (soggetti che possono fare valere l’esenzione nella misura del 50,28% o 41,86%);
  • le società di capitali e gli enti commerciali (soggetti che possono fare valere l’esenzione nella misura del 95%).

Il nuovo requisito (partecipazione minima del 5%, ovvero con valore fiscale minimo di 500.000 euro) si aggiunge agli ulteriori requisiti per la participation exemption (periodo di possesso della partecipazione, prima iscrizione della stessa tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza fiscale della partecipata in uno Stato a fiscalità ordinaria ed esercizio, da parte della partecipata, di imprese commerciali).
Il nuovo requisito legato all’entità della partecipazione si applica alle plusvalenze realizzate in relazione alla cessione di partecipazioni acquisite dall’1.1.2026.

Frazionamento delle plusvalenze – Eliminazione per le plusvalenze realizzate dal 2026
Viene modificata in modo significativo la disciplina della rateizzazione delle plusvalenze nell’ambito del reddito di impresa di cui al­l’art. 86 co. 4 del TUIR.
Tassazione delle plusvalenze nel periodo d’imposta di realizzo
Viene stabilito che le plusvalenze realizzate sui beni strumentali, patrimoniali e sulle partecipazioni diverse da quelle esenti ai sensi dell’art. 87 del TUIR concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state “realizzate”.
Viene quindi meno, per la generalità dei beni, la previgente facoltà di rateizzazione in 5 periodi d’imposta, a condizione che i beni siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni.
Facoltà di frazionamento in un massimo di cinque periodi d’imposta
Sempre in base all’art. 86 co. 4 del TUIR riformulato, rimangono invece ferme le regole per le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di azienda o rami d’azienda, le quali possono essere rateizzate fino ad un massimo di 5 periodi d’imposta, a condizione che l’azienda o il ramo d’azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni.
Le previgenti regole rimangono valide anche per le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per le società sportive professionistiche, le quali, se i diritti sono stati posse­duti per un periodo non inferiore a 2 anni, concorrono a formare il reddito:

  • in quote costanti in un massimo di 5 periodi nei limiti della parte propor­zionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro;
  • nell’esercizio in cui sono realizzate, per la residua parte.

Indicazione nella dichiarazione dei redditi
Nei casi previsti, resta fermo che la scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; in caso di omessa presentazione della dichiarazione, la plusva­len­za con­cor­re a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata.
Decorrenza
Le modi­fiche si applicano alle plusvalenze realizzate dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026, per i soggetti “solari”).
Acconti 2026
Nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta succes­sivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026, per i soggetti “solari”) si assume, quale imposta del periodo pre­cedente, quella che sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

Assegnazione agevolata di
beni ai soci e
trasformazione in società semplice
Viene riproposta la disciplina agevolata delle seguenti operazioni:

  • assegnazione e cessione ai soci di beni immobili (con l’eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;
  • trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

Possono rientrare nell’agevolazione le operazioni poste in essere entro il 30.9.2026.
Imposte sostitutive
I benefici fiscali si sostanziano:

  • nell’imposizione sostitutiva dell’8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2023-2025) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione;
  • nell’imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.

Per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.
Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:

  • per il 60% entro il 30.9.2026;
  • per il rimanente 40% entro il 30.11.2026.

Imposte indirette
Nell’ambito delle operazioni agevolate, le aliquote dell’im­posta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

Estromissione agevolata
dell’immobile dell’imprenditore individuale
Vengono riaperti i termini della disciplina agevolativa dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, che consente di fare transitare l’immobile dalla sfera im­prenditoriale a quella personale con un’imposizione ridotta.
Ambito soggettivo
Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività:

  • sia alla data del 30.9.2025;
  • sia alla data dell’1.1.2026 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell’estromissione).

Ambito oggettivo
L’estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Gli immobili oggetto dell’agevolazione:

  • devono essere posseduti al 30.9.2025 e a tale data presentare il requisito della strumentalità;
  • devono risultare posseduti anche alla data dell’1.1.2026.

Imposta sostitutiva
Il regime agevolativo in commento prevede:

  • l’assoggettamento della plusvalenza derivante dall’estromissione ad un’imposta sostitutiva pari all’8%;
  • la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale.

Adempimenti
Ai fini delle agevolazioni in esame:

  • l’operazione deve avvenire tra l’1.1.2026 e il 31.5.2026, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili);
  • l’imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2026 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2027.
Affrancamento
straordinario
delle riserve
Viene riproposta, per tutti i soggetti che hanno in bilancio riserve in sospensione d’imposta, la possibilità di affrancarle mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Con l’affrancamento, le riserve da un punto di vista fiscale assumono la natura di ordinarie riserve di utili, distribuibili ai soci senza alcun ulteriore onere per la società.
Riserve affrancabili
Possono essere affrancate – in linea generale – tutte le riserve in sospensione d’imposta, indipendentemente dalla legge in base alla quale sono state costituite. L’affrancamento può essere effettuato in relazione a tutte o solo ad alcune delle riserve in sospensione d’imposta, e può essere integrale o parziale.
Le riserve devono essere esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2024, e possono essere affrancate fino all’importo che residua al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2025.
Imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva si applica nella misura del 10% ed è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025.
Il versamento deve essere effettuato obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, la prima avente scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025 e le altre entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative agli esercizi successivi.

 

Argomento Descrizione
Credito
d’imposta
per design e ideazione
estetica
Viene prevista la proroga per il 2026 del credito d’imposta per attività di design e ideazione estetica di cui all’art. 1 co. 202 della L. 160/2019.
Il credito d’imposta per il 2026:

  • spetta nella misura del 10%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro (fermo restando il rispetto del limite di spesa previsto);
  • è utilizzabile in un’unica quota annuale.
Credito
d’imposta
per le imprese energivore
Viene previsto il riconoscimento per le imprese energivore di un credito d’imposta che ricalca quello previsto dall’art. 38 del DL 19/2024 per transizione 5.0.
Credito
d’imposta per
investimenti 4.0  – Rifinanziamento
Viene previsto un fondo con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l’anno 2026 al fine di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese, che possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31.12.2025, all’incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d’imposta 4.0 di cui all’art. 1 co. 446 della L. 207/2024.
Rottamazione dei ruoli – Riapertura fino al 31.12.2023
Viene prevista una nuova rottamazione dei ruoli (c.d. “rottamazione-quinquies”), circoscritta ai carichi consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2023 derivanti:

  • da omessi versamenti scaturenti da dichiarazioni annuali presentate;
  • dalle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni;
  • da contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;
  • da carichi inerenti a violazioni di norme del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (caso in cui la rottamazione causa però il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge).

Non vi rientrano i carichi derivanti da accertamento esecutivo, accertamento di valore ai fini dell’imposta di registro, avviso di liquidazione (es. disconoscimento agevolazione prima casa, dichiarazione di successione), avviso di recupero del credito d’imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni.
I benefici consistono nello stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi (tipicamente si tratta degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all’art. 20 del DPR 602/73), degli interessi di mora ai sensi dell’art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione, laddove ancora applicati.
L’Agente della Riscossione metterà a disposizione sul proprio sito informazioni inerenti alla verifica preventiva dei carichi rottamabili.
Adesione alla rottamazione
La domanda di rottamazione va presentata dal contribuente con le forme che verranno messe a disposizione dall’Agente della Riscossione, comunque in forma telematica. Il termine perentorio per trasmettere la domanda è il 30.4.2026.
Gli importi saranno liquidati d’ufficio dall’Agente della Riscossione entro il 30.6.2026.
Le intere somme o la prima rata andranno pagate entro il 31.7.2026.
Effetti della rottamazione 
Il principale effetto della rottamazione consiste nello stralcio di sanzioni, interessi e compensi di riscossione.
In sintesi, presentata la domanda di rottamazione il debitore non è più considerato moroso ai fini fiscali e contributivi. Pertanto:

  • non possono essere disposti nuovi pignoramenti e quelli in essere si sospendono;
  • non possono essere azionate nuove misure cautelari (fermi, ipoteche), ma rimangono valide quelle in essere;
  • i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni possono essere erogati;
  • il DURC può essere rilasciato;
  • sino al 31.7.2026 sono sospesi gli obblighi relativi al pagamento di rate da dilazione dei ruoli.

Pagata la prima rata, si estinguono le procedure esecutive in essere, in primo luogo i pignoramenti presso terzi, salvo le somme siano ormai state assegnate.
Dilazione delle somme 
Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31.7.2026 oppure in massimo 54 rate bimestrali, spalmate tra il 2026 e il 2035.
Per quanto riguarda le rate:

  • la prima, la seconda e la terza vanno pagate, rispettivamente, il 31.7.2026, il 30.9.2026 e il 30.11.2026;
  • dalla quarta alla 51ª, le rate vanno pagate rispettivamente il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
  • dalla 52ª alla 54ª, le rate vanno pagate rispettivamente il 31.1.2035, il 31.3.2035 e il 31.5.2035.

In caso di pagamento rateale, dall’1.8.2026 si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo.
Decadenza dalla rottamazione 
La rottamazione decade se non viene pagata l’unica rata, oppure 2 rate anche non consecutive del piano di dilazione oppure l’ultima rata (rileva anche il pagamento insufficiente).
Non è prevista la tolleranza nel ritardo dei pagamenti per 5 giorni.
Per effetto della decadenza, riemerge il debito a titolo di sanzioni, interessi da ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora e aggi di riscossione.
Non è certo se il debitore possa, decaduta la rottamazione, riprendere le rate da dilazioni dei ruoli in essere prima della domanda di rottamazione o presentare una nuova domanda di dilazione dei ruoli.
Contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni 
Possono fare domanda di rottamazione anche i debitori decaduti da precedenti rottamazioni (c.d. “rottamazione-ter” o “rottamazione-quater”), sempre che si tratti di carichi rientranti nella nuova “rottamazione-quinquies”, quindi in sintesi scaturenti da omessi versamenti di imposte e contributi INPS dichiarati.
Se al 30.9.2025 risultavano versate le rate inerenti alla pregressa rottamazione non si può accedere alla “rottamazione-quinquies”.
Pertanto, i debitori che al 30.9.2025 risultavano in regola con il pagamento delle rate devono continuare ad onorare il pagamento delle rate secondo le scadenze originarie.
Giudizi pendenti
Nella domanda di rottamazione il contribuente deve impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti.
Trasmessa la domanda, il contribuente può chiedere che il processo venga sospeso in attesa che siano liquidate le somme e che sia poi pagata la prima rata.
Pagata la prima rata il processo si estingue e perdono di effetto le sentenze eventualmente già depositate.

Blocco dei
pagamenti delle
Pubbliche Amministrazioni – Eliminazione del limite di 5.000 euro per i professionisti
Gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, devono verificare presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso in relazione a ruoli di ammontare almeno pari a 5.000 euro.
In caso affermativo, l’ente pubblico deve sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità e l’Agente della Riscossione deve notificare un at­to di pignoramento presso terzi.
La legge di bilancio 2026 prevede che, per i pagamenti che le Pubbliche amministrazioni devono effettuare a favore di esercenti arti e professioni (es. dottori commercialisti, avvocati, ingegneri e architetti) non c’è più la soglia di 5.000 euro:

  • sia per quanto riguarda l’entità del pagamento da sospendere;
  • sia per quanto riguarda l’entità del carico iscritto a ruolo.

Il blocco dei pagamenti si attiva quindi per qualsiasi ruolo, anche non di natura tributaria (può trattarsi, ad esempio, di multe per violazioni del Codice della strada o di contributi previdenziali non pagati, inclusi i contributi dovuti alle Casse professionali).
Procedura 
Le Pubbliche Amministrazioni, prima di procedere a pagamenti di somme di qualsiasi importo relativi a compensi spettanti ad esercenti arti e professioni, inoltrano in via telematica una richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per verificare se il beneficiario del pagamento risulta moroso in relazione ad una o più cartelle di pagamento (o accertamenti esecutivi/avvisi di addebito INPS), di qualsiasi importo.
L’Agente della Riscossione, nei 5 giorni feriali successivi al ricevimento della richiesta, esegue le verifiche.
Qualora l’Agenzia delle Entrate-Riscossione riscontri la presenza di inadempienze, deve comunicare alla Pubblica Amministrazione l’ammontare del debito per il quale si è verificato l’inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti.
Ad esempio, se la Pubblica amministrazione dove erogare compensi per 5.000 euro, in presenza di un carico di ruolo pari a 2.000 euro, si attiverebbe il blocco e:

  • 2.000 euro sarebbero assegnati all’Agente della Riscossione;
  • i restanti 3.000 euro verrebbero erogati al professionista.

Decorrenza 
Le novità si applicano ai pagamenti delle Pubbliche amministrazioni che andrebbero disposti dal 15.6.2026.

Divieto di
compensazione in presenza di ruoli scaduti – Abbassamento della
soglia da 100.000 a 50.000 euro
A regime è previsto un divieto di compensazione per i contribuenti che abbiano debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, anche se derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di recupero del credito d’imposta.
La legge di bilancio 2026 abbassa la soglia utile a far scattare il divieto di compensazione da 100.000 a 50.000 euro.
Tale divieto non opera se:

  • è in essere una dilazione delle somme iscritte a ruolo;
  • viene presentata domanda di rottamazione dei ruoli.

La compensazione è vietata anche per l’eccedenza, quindi ad esempio se ci sono ruoli per 70.000 euro e crediti compensabili per 80.000 euro, non si possono nemmeno compensare i 10.000 euro eccedenti, senza prima aver pagato il ruolo.
Decorrenza 
In assenza di specifica disposizione sulla decorrenza, la novità dovrebbe operare per le compensazioni eseguite dall’1.1.2026.

Dati della fatturazione elettronica – Utilizzo ai fini del pignoramento Si prevede la messa a disposizione dell’Agente della Riscossione, per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi, dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo nonché dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso cessionario o committente.
Disposizioni attuative 
Le modalità di attuazione sono demandate ad un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Definizione
agevolata dei
tributi locali
Viene riconosciuta, in via strutturale, la facoltà, in capo a Regioni ed enti locali, di introdurre e disciplinare autonomamente delle forme di definizione agevolata per i tributi di propria spettanza, prevedendo l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni correlate (fermo restando l’importo dovuto a titolo di tributo).
Accertamenti e liti pendenti
Le Regioni e gli enti locali possono stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui:

  • siano già in corso procedure di accertamento dei tributi locali oggetto di definizione;
  • per i tributi locali oggetto di definizione risultino già instaurati dei contenziosi tributari in cui è parte l’ente locale.

Recepimento delle definizioni per le imposte erariali
Qualora siano previste dalla normativa statale forme di definizione agevolata per le imposte erariali, viene consentito a Regioni ed enti locali di stabilire analoghe forme di definizione anche per i tributi locali.
Ambito applicativo
Regioni ed enti locali potranno individuare i tributi di propria spettanza interessati dalla definizione agevolata. Inoltre, le definizioni agevolate:

  • potranno avere ad oggetto anche le entrate di natura patrimoniale (come, ad esempio, le sanzioni previste dal Codice della strada);
  • mentre non potranno riguardare l’IRAP, le compartecipazioni e le addizionali a tributi erariali.

Limiti per gli enti locali che introducono definizioni agevolate
Le forme di definizione agevolata dei tributi locali dovranno:

  • essere introdotte in osservanza dei princìpi costituzionali di cui agli artt. 23, 53 e 119 della Costituzione e dei princìpi generali dell’ordinamento tributario, nonché nel rispetto dell’equilibrio dei bilanci degli enti locali;
  • riguardare, in particolare, crediti di difficile esigibilità;
  • essere riferite a periodi di tempo circoscritti;
  • consentire l’utilizzo di tecnologie digitali per l’adempimento degli obblighi prescritti;
  • tener conto della situazione economica e finanziaria di Regioni ed enti locali e della capacità di incrementare la riscossione delle loro entrate.

Adempimenti dei contribuenti per definire i tributi locali
Per accedere alla definizione agevolata, il contribuente dovrà adempiere agli obblighi tributari (precedentemente inadempiuti, in tutto o in parte) entro il termine stabilito da ciascun ente, che non potrà comunque essere inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione, sul sito Internet istituzionale dell’ente, dell’atto che introduce la definizione.

Base imponibile IVA per operazioni permutative e dazioni in
pagamento
Viene modificato il criterio di determinazione della base imponibile IVA per le operazioni permutative e le dazioni in pagamento (art. 11 del DPR 633/72).
A decorrere dall’1.1.2026, non si deve più fare riferimento al valore normale dei beni e dei servizi, ma all’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni.
Modifiche alla disciplina del “tax free shopping” Con riferimento alla disciplina di non imponibilità IVA per gli acquisti di beni effettuati in Italia, da parte di “privati consumatori” domiciliati o residenti al di fuori del territorio dell’Unione europea, è prevista:

  • la definizione di modalità semplificate di rimborso dell’IVA all’uscita dal territorio doganale dell’Unione europea, con validazione unica per le fatture elettroniche intestate allo stesso cessionario, previa emanazione di uno specifico provvedimento attuativo;
  • l’estensione, da quattro a sei mesi, del termine previsto per la restituzione al cedente della fattura vistata in Dogana da parte del cessionario “privato consumatore”.
Modifiche alla comunicazione per l’uso dei
contanti con
turisti esteri
Viene elevato da 1.000 a 5.000 euro il limite di importo oltre il quale i commercianti al minuto e i soggetti assimilati e le agenzie di viaggio sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i pagamenti ricevuti in contanti, per le operazioni legate al turismo, da parte di soggetti con residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano.
Riproposizione del regime derogatorio per la valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante Viene reintrodotta, per gli esercizi 2025 e 2026, la deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell’attivo circolante, che consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di mantenere i medesimi valori risultanti dal bilancio prece­den­te, evitando la svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall’an­damento del mercato, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.
A fronte del regime derogatorio, è previsto l’obbligo di destinare a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione.
La deroga si applica anche alle imprese del settore assicurativo.

Si segnala infine che con il DL 31.12.2025 n. 200, pubblicato sulla G.U. 31.12.2025 n. 302, sono state previste numerose proroghe e differimenti di termini (c.d. decreto “Milleproroghe”).
Di seguito le principali.

Argomento Descrizione
Obbligo di assicurazione per rischi catastrofali – Dif­fe­ri­mento del termine per alcune categorie La proroga interviene sull’art. 1 co. 101 – 111 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), che ha in­trodotto l’obbligo di stipulare un’assicurazione da parte delle imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, a copertura dei danni:

  • relativi ai beni individuati all’art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali);
  • direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).

Termini per l’adeguamento

Il DL 28.3.2025 n. 39, conv. L. 27.5.2025 n. 78, ha stabilito scadenze differenziate in base alle di­mensioni dell’impresa:

  • per le grandi imprese, la polizza catastrofale doveva essere stipulata entro il 31.3.2025, con la previsione che le sanzioni si applichino decorsi 90 giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo (quindi dal 30.6.2025);
  • per le medie imprese, il termine era quello dell’1.10.2025;
  • per le piccole e micro imprese, il termine era quello del 31.12.2025.

L’art. 16 co. 2 del DL 200/2025 ha disposto un rinvio al 31.3.2026 di tale ultimo termine con riferimento alle micro e piccole imprese:

  • che esercitano attività di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’art. 5 della L. 287/91;
  • turistico ricettive.

Per le imprese della pesca e dell’acquacoltura (indipendentemente dalle dimensioni), il termine è stato rinviato al 31.3.2026 dall’art. 15 co. 2 del DL 200/2025, che è intervenuto sull’art. 19 co. 1-quater del DL 202/2024 convertito.

Proroga della possibilità di svolgere con modalità sem­pli­fi­cate le assemblee di società ed enti L’art. 4 co. 11 del DL 200/2025 differisce al 30.9.2026 la possibilità di svolgere le assemblee di società ed enti con le modalità semplificate consentite durante l’epidemia da COVID-19 (ai sensi dell’art. 106 del DL 18/2020 convertito).

Semplificazioni ammesse
In particolare, fino alla suddetta data del 30.9.2026, vi sarà la possibilità di:

  • prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (co. 2 primo periodo del citato art. 106);
  • svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio (co. 2 secondo periodo del citato art. 106). Questa previsione riconosce la possibilità di tenere assemblee “virtuali”, ossia prive di un luogo fisico di convocazione;
  • consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479 co. 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (co. 3 del citato art. 106);
  • obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate, quelle ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e quelle con azioni diffuse fra il pubblico in misura ri­levante), alla partecipazione all’assemblea tramite il Rappresentante designato (co. 4, 5 e 6 del citato art. 106). Al riguardo, peraltro, l’art. 11 co. 1 della L. 21/2024 (c.d. “Legge Capitali”), inserendo il nuovo art. 135-undecies.1 nel DLgs. 58/98, ha stabilizzato il principio secondo cui lo statuto delle società quotate (e di quelle ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione) può prevedere che l’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite Rappresentante designato dalla società. Ne deriva che, in tali realtà societarie, la norma transitoria si rende applicabile solo nel caso in cui il relativo statuto non abbia già recepito tale opzione.

Tali disposizioni si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni (co. 8-bis dell’art. 106 del DL 18/2020 convertito).

Assemblee “tenute” entro il 30.9.2026
Al fine di utilizzare le semplificazioni della disciplina emergenziale, l’assemblea dovrà essere “tenuta” entro il 30.9.2026 e non semplicemente “convocata”.

Applicazione ai Consigli di amministrazione e Collegi sindacali
Nonostante l’assenza di specifiche indicazioni normative è da ritenere che il ricorso “agevolato” a riunioni “a distanza” sia praticabile anche per i Consigli di amministrazione e i Collegi sindacali (cfr. il documento di ricerca CNDCEC-FNC 18.3.2020).