Di seguito forniamo una sintesi operativa degli incentivi contributivi attualmente in vigore per i datori di lavoro privati, con particolare riferimento alle novità introdotte dal D.L. 30 aprile 2026, n. 62 e dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199).
- Bonus Donne 2026
Art. 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62 – Circ. INPS n. 57/2026
Esonero contributivo del 100% dei contributi datoriali (escluso INAIL) per assunzioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate o molto svantaggiate ai sensi del Reg. UE 651/2014, effettuate dall’1/1/2026 al 31/12/2026. Esclusi lavoro domestico e apprendistato. Massimale: 650 €/mese (800 €/mese in ZES Unica), per un massimo di 24 mesi. Condizioni essenziali: incremento occupazionale netto, divieto di licenziamento e rispetto del “salario giusto” nei limiti del Programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027.
- Bonus Giovani 2026
Art. 2, D.L. 30 aprile 2026, n. 62 – Circ. INPS n. 55/2026
Esonero contributivo del 100% dei contributi datoriali (escluso INAIL) per assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori under 35 svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi del Reg. UE 651/2014, effettuate dall’1/1/2026 al 31/12/2026. Esclusi dirigenti, lavoro domestico e apprendistato. Massimale: 650 €/mese (800 €/mese in ZES Unica), per un massimo di 24 mesi. Valgono le stesse condizioni del Bonus Donne: incremento occupazionale netto, divieto di licenziamento e rispetto del salario di riferimento.
- Bonus ZES 2026
Art. 3, D.L. 30 aprile 2026, n. 62 – Circ. INPS n. 56/2026
Esonero del 100% fino a 650 €/mese, per un massimo di 24 mesi, riservato ai datori privati con non più di 10 dipendenti che assumono a tempo indeterminato personale non dirigenziale nella Zona Economica Speciale Unica del Mezzogiorno. Il lavoratore deve avere almeno 35 anni ed essere disoccupato da almeno 24 mesi. Richiesti, come per gli altri bonus del D.L. 62/2026, l’incremento occupazionale netto e i vincoli in materia di licenziamento e salario.
- Esonero per assunzione di madri di almeno 3 figli
Art. 1, commi 210-213, L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026)
Esonero del 100% dei contributi datoriali (escluso INAIL), nel limite di 8.000 €/anno (circa 666 €/mese), per l’assunzione di donne madri di almeno 3 figli minorenni prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. La durata varia: 12 mesi per contratti a termine, 18 mesi per trasformazione a indeterminato, 24 mesi per assunzione diretta a tempo indeterminato. Esclusi lavoro domestico e apprendistato. Non è cumulabile con altri esoneri contributivi.
- Assunzione di percettori di NASpI
Art. 2, c. 10-bis, L. 28 giugno 2012, n. 92 (mod. D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150)
Contributo mensile pari al 20% dell’indennità NASpI residua che sarebbe spettata al lavoratore, per ogni mensilità di retribuzione erogata. L’incentivo cessa con l’esaurimento della NASpI residua. Spetta solo per assunzioni a tempo pieno e indeterminato: sono esclusi i contratti part-time e quelli a termine, nonché le assunzioni obbligatorie per legge o contratto. Rientra nel regime de minimis.
- Assunzione di lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi
Art. 4, c. 3, D.L. 20 maggio 1993, n. 148 (conv. L. 19 luglio 1993, n. 236)
Per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori che abbiano fruito della CIGS straordinaria per almeno 3 mesi (anche non continuativi), dipendenti da imprese beneficiarie da almeno 6 mesi, l’aliquota contributiva datoriale è ridotta al 10% per 12 mesi. Esclusi i contratti a termine e i rapporti part-time. Il beneficio non è soggetto al de minimis in quanto rientra tra gli aiuti per l’assunzione di lavoratori svantaggiati ai sensi dei regolamenti comunitari.
- Assunzione di beneficiari di ADI o SFL
Artt. 10 e 12, D.L. 4 maggio 2023, n. 48 (conv. L. 85/2023) – Circ. INPS n. 111/2023
Esonero del 100% dei contributi datoriali (escluso INAIL), nel limite di 8.000 €/anno, per assunzioni di percettori dell’Assegno di Inclusione (ADI) o del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). La durata è commisurata al contratto (massimo 12 mesi). Sono ammessi contratti a termine, stagionali, in apprendistato e part-time. Obbligo di inserimento dell’offerta di lavoro nel portale SIISL prima dell’assunzione. Il lavoratore deve essere percettore della misura alla data dell’assunzione.
- Assunzione di lavoratori disabili
Art. 13, L. 12 marzo 1999, n. 68 – D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 – Circ. INPS n. 99/2016
Incentivo economico pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, riconosciuto a tutti i datori privati. La durata è di 36 mesi per disabili con riduzione della capacità lavorativa >79% (o minorazioni I-III categoria); di 60 mesi per disabili psichici con riduzione >45% se assunti a tempo indeterminato (o per tutta la durata del contratto, se a termine purché ≥12 mesi). Richiesto l’incremento occupazionale netto. Cumulabile con altri sgravi nel limite del 100% del costo salariale.
- Assunzione di donne vittime di violenza (Reddito di Libertà)
Art. 1, commi 191-193, L. 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024) – Circ. INPS n. 41/2024
Esonero del 100% dei contributi datoriali (escluso INAIL), nel limite di 8.000 €/anno (circa 666 €/mese), per l’assunzione – a termine o a tempo indeterminato – di donne disoccupate vittime di violenza beneficiarie del Reddito di Libertà (art. 105-bis, D.L. 34/2020). La misura è in vigore fino al 31/12/2026. La lavoratrice deve essere in stato di disoccupazione e percettrice del Reddito di Libertà alla data dell’assunzione. Ammessa anche l’assunzione part-time (con proporzionale riduzione del massimale).
Nota generale
Tutti gli incentivi sopra elencati sono soggetti al rispetto dei principi generali di cui all’art. 31 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 (assenza di obblighi preesistenti, rispetto dei diritti di precedenza, assenza di sospensioni in atto, DURC regolare e rispetto dei contratti collettivi applicati). Alcuni benefici rientrano nel regime de minimis; per gli incentivi introdotti dal D.L. 62/2026 trova invece applicazione il regime degli aiuti di Stato di cui al Reg. UE 651/2014.

