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Novità Decreto PNRR e Decreto Energia

Segnaliamo che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 Aprile 2022 il Decreto-legge n. 36/2022, cd. “Decreto PNRR”.

I principali interventi di sostegno alle imprese/economia sono i seguenti:

  1. Estensione fattura elettronica

L’art. 18 commi 2 e 3 del Decreto PNRR prevede l’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022 per i soggetti passivi:

  • Che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, DL 98/2011;
  • Che rientrano nel regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014;
  • Che hanno esercitato l’opzione di cui alla L. 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi per un importo non superiore ad euro 65.000.

I soggetti sopra elencati, che hanno conseguito ricavi o compensi nell’anno 2021, ragguagliati ad anno non superiori ad euro 25.000, saranno tenuti alla fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2024.
Per il trimestre luglio-settembre 2022, i nuovi soggetti obbligati, possono emettere la fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza incorrere in sanzioni.

  1. Sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici

Per i soggetti, definiti dal comma 4, articolo 15 del DL 179/2012, che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, l’art. 18 comma 1 del Decreto PNRR anticipa la decorrenza delle sanzioni previste in caso di mancata accettazione di pagamenti “elettronici” al 30 giugno 2022 (prima fissata al 1° gennaio 2023).
La sanzione prevista è pari a € 30, aumentata del 4% del valore della transazione rifiutata.

Segnaliamo, inoltre, che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 Aprile 2022 la Legge n. 34/2022, di conversione del D.L 17/2022 Decreto Energia.
In sede di conversione in legge del Decreto Energia sono state introdotte le seguenti novità:

  1. Detrazione edilizie e numero di cessioni consentite

L’art. 29-bis del Decreto prevede per i crediti d’imposta dei bonus edilizi, un numero totale di quattro cessioni, precedentemente il massimo consentito era di un numero massimo di tre.
La prima cessione del credito potrà essere effettuata a favore di chiunque, le ulteriori due a favore solo di banche ed intermediari finanziari, la quarta ed ultima possibile cessione potrà essere effettuata dalle banche a favore dei soggetti con cui abbiano stipulato un contratto di conto corrente.

  1. Cessione del credito e sconto in fattura: termine comunicazione differito

Con l’art. 29-ter del Decreto il termine per la comunicazione della cessione del credito e dello sconto in fattura dei bonus edilizi slitta al 15 ottobre 2022 per i soggetti IRES e per i titolari di partita IVA che devono presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022.

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