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Decreto Legge n. 4/2022 cd Decreto Sostegni ter

Segnaliamo che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 Gennaio 2022 il Decreto Legge n. 4/2022 cd Decreto Sostegni ter (di seguito anche “Decreto”).

I principali interventi di sostegno alle imprese/economia sono i seguenti:

 

  1. Misure di sostegno per le attività chiuse

L’art. 1 prevede il rifinanziamento del Fondo per il sostegno delle attività economiche, in misura pari a 20 milioni di euro destinati alle attività che risultano chiuse al 27 gennaio 2022, per prevenire il diffondersi della pandemia, in base all’articolo 6, comma 2, DL 221/2021 (sale da ballo, discoteche e locali assimilati).

Per le stesse, la cui attività è vietata o sospesa fino al 31 gennaio 2022, viene disposta la sospensione dei versamenti:

  • Delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta nel mese di gennaio 2022 con riferimento alle ritenute di lavoro dipendenti e assimilati;
  • Relativa all’IVA in scadenza nel mese di gennaio 2022;

I versamenti sospesi dovranno essere versati, senza interessi e sanzioni, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2022.

 

  1. Contributo a fondo perduto per le attività economiche di commercio al dettaglio

L’articolo 2 del Decreto prevede un contributo a fondo perduto per le imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio identificati da determinati Codici Ateco (47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività 47.5, 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89, 47.99).

Il contributo spetta alle imprese con un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro, che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

Le imprese non devono essere in stato di liquidazione (volontaria o sottoposte a procedure concorsuali); non essere già in difficolta al 31 dicembre 2019 o sottoposte a sanzioni interdittive.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è dato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2019. La percentuale varia come segue:

  • 60% per i soggetti con ricavi nel periodo d’imposta 2019 non superiori a 400mila euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi nel periodo d’imposta 2019 superiori a 400mila euro e fino a un milione di euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi nel periodo d’imposta 2019 superiori a 1 milione e fino a 2 milioni di euro.

Per richiedere il contributo a fondo perduto, le imprese dovranno presentare in via telematica, un’istanza al Ministero dello Sviluppo economico, nei termini e nelle modalità che saranno definite da un provvedimento del Ministero stesso.

  1. Ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica

L’art. 3 del Decreto prevede, anche per il 2022, il rinnovo dei contributi previsti dal DL sostegni-bis per le società di catering per eventi e banqueting, organizzatrici di feste e cerimonie, ristoranti, bar ed esercizi simili senza cucina, gestori di piscine.

Il contributo può essere richiesto se l’impresa nel 2021 ha subito una riduzione dei ricavi almeno pari al 40% rispetto al 2019.

Con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate saranno determinati modalità e termini di richiesta del contributo

 

  1. Crediti d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili

L’art. 5 del Decreto ripropone il credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione versato (Art. 28 DL RILANCIO), per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 per le imprese del settore turistico.

Per accedere al contributo, deve esserci un calo del fatturato/ corrispettivo del mese di riferimento del 2022 di almeno il 50% dello stesso mese del 2019.

Per accedere al beneficio, gli operatori economici devono presentare apposita autodichiarazione all’Agenzia delle entrate, le modalità e i termini di presentazione verranno stabiliti tramite successivo provvedimento del Direttore dell’agenzia.

 

  1. Stretta sulle cessioni dei bonus fiscali

L’articolo 28 del Decreto prevede che i bonus edilizi (art. 121 del DL 34/2020) e i bonus anti Covid (art. 122 del DL 34/2020), potranno essere ceduti una sola volta.

Limitazione prevista anche per imprese e fornitori che applicano lo sconto in fattura e lo recuperano sotto forma di credito d’imposta, i quali potranno cederli una sola volta.

Per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022, sono stati precedentemente oggetto di una o più cessioni, è prevista la possibilità di una sola ed ulteriore cessione.

Tutti i contratti stipulati in violazione delle precedenti disposizioni si considereranno nulli.

 

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