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Novità per le imprese 2022

  1. Differimento modifiche Esterometro

Le modifiche all’Esterometro introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, hanno efficacia dal 1° luglio 2022. Tali modifiche prevedono l’invio dei dati delle operazioni transfrontaliere esclusivamente attraverso il Sistema di interscambio e il formato XML (adottato per le fatture elettroniche).

I termini di trasmissione dei dati sono:

  1. Per le operazioni svolte nei confronti dei soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, entro 12 giorni dall’effettuazione delle operazioni;
  2. Per le operazioni ricevute dai soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento attestante l’operazione.

 

  1. Proroga credito di imposta beni strumentali

Con la Legge di Bilancio 2022 viene prorogato il credito di imposta dei beni strumentali con una variazione delle aliquote. In particolare:

  1. Beni materiali 4.0 (Allegato A, Legge 232/2016), per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, il credito di imposta è previsto nella misura del:
  • 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 20% del costo per la quota di investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro;
  • 10% del costo per la quota di investimenti da 10 milioni e fino al limite massimo di 20 milioni di euro;
  1. Beni immateriali 4.0 (Allegato B, Legge 232/2016), per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, il credito d’imposta è uguale a quello previsto per il 2021, ovvero il 20% del costo di acquisizione nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
  2. Beni materiali ordinari non 4.0, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 è previsto un credito d’imposta pari al 6% nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
  3. Beni immateriali ordinari non 4.0, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 è previsto un credito d’imposta pari al 6% nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milioni di euro.

Per i beni materiali e immateriali 4.0 nei successivi anni è previsto una netta diminuzione dell’aliquota per i crediti d’imposta.

Per i beni materiali e immateriali ordinari non 4.0 la legge di bilancio non ha previsto ulteriore proroghe dopo il 2022.

Si ricorda che le aliquote previste per l’anno 2022 si applicano anche per gli investimenti completati entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 l’ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

 

  1. Compensazione debiti e crediti tributari e contributivi

L’art. 72 della Legge n. 234/2021 ha previsto l’aumento a 2 milioni di euro del limite annuo di crediti compensabili nel modello F24 o rimborsabili con procedura “semplificata“ (ex art. 34, co. 1 Legge n. 388/00). Naturalmente, non vi sono modifiche per gli obblighi connessi alla compensazione orizzontale dei crediti fiscali, come:

  1. L’apposizione del visto di conformità in dichiarazione dei redditi per compensazioni di importo superiore a 5.000 euro annue. L’apposizione del visto riguarda la dichiarazione dalla quale emerge il credito (o della sottoscrizione alternativa dell’organo di revisione legale), salvo esonero in caso di regime premiale ISA per effetto di speciali disposizioni;
  2. La preventiva presentazione della dichiarazione;
  3. L’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti la compensazione, con l’effettuazione della compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

 

  1. Sospensione degli ammortamenti a bilancio

È prevista anche per l’esercizio 2021 la facoltà di sospendere gli ammortamenti a bilancio, ma solo per i soggetti che nell’esercizio precedente (esercizio 2020) hanno usufruito della sospensione integrale degli ammortamenti.

A fronte di tale sospensione, la norma permette comunque di dedurre in via extracontabile le quote di ammortamento non imputate al conto economico, soluzione che comunque rimane una facoltà; pertanto, qualora nel 2020 si sia proceduto in un senso, nulla vieta che per il 2021 l’impresa possa anche scegliere una diversa soluzione

  1. Rivalutazione dei beni d’impresa e riallineamento dei valori civili e fiscali

Con alcune modifiche all’art. 110 del DL 104/2020 si stabilisce che, per i maggiori valori imputati ai marchi e all’avviamento nei bilanci 2020 in base a tale disciplina, la deducibilità degli ammortamenti è effettuata in misura non superiore ad un cinquantesimo per periodo d’imposta. Quindi, se ad esempio è stato riallineato il valore dell’av­viamento per 9 milioni di euro, per ciascun anno dal 2021 al 2070 possono essere dedotti ammortamenti per 180.000,00 euro (1/50 di 9 milioni).

È possibile mantenere l’ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro il versamento di una ulteriore imposta sostitutiva, a scaglioni dal 12% al 16%, al netto dell’imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per il riallineamento. Se viene prescelta tale opzione, per ciascun anno dal 2021 al 2038 possono essere dedotti ammortamenti per 500.000,00 euro (1/18 di 9 milioni).

Una terza opzione è quella di revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale della rivalutazione o del riallineamento, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. All’impresa che rinuncia agli effetti della rivalutazione o del riallineamento l’imposta sostitutiva del 3% pagata viene rimborsata, o ne è ammesso l’utilizzo in compensazione nel modello F24.

Per i beni diversi dai marchi e dall’avviamento non vi sono modifiche alla disciplina della rivalutazione o del riallineamento, se l’impresa ha deciso di sfruttare tali agevolazioni nei bilanci 2020 con riferimento:

  1. ai beni materiali;
  2. ai beni immateriali diversi da marchi e avviamento (brevetti, software, know-how, diritti di utilizzazione delle prestazioni dei calciatori, ecc.);
  3. alle partecipazioni.

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