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Lavoro autonomo occasionale

L’art. 13, della legge n. 215/2021, di conversione del decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021) prevede, a partire dal 21 dicembre 2021, l’obbligo di comunicare l’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale (ex articolo 2222 c.c.).

Si tratta di quei rapporti di lavoro autonomo la cui attività è resa, verso un corrispettivo, in via eccezionale, episodica e comunque non ricorrente e non abituale, quindi non nell’esercizio di una attività professionalmente organizzata (così come previsto dall’art. 5 del D.P.R. n. 633/1972).

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), di concerto con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro, ha pubblicato la nota n. 29 dell’11 gennaio 2022, con la quale ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento comunicativo.

Quali rapporti vanno comunicati

Il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021) o, anche se avviati prima, i rapporti ancora in corso all’11 gennaio 2022 (data di emanazione della nota INL n. 29/2022).

Per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022 e per i rapporti iniziati dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022.

Per i rapporti avviati dopo l’11 gennaio 2022, la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

Come va effettuata la comunicazione

La comunicazione dovrà essere effettuata all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione, e dovrà essere preventiva rispetto all’avvio dell’attività lavorativa.

A regime, la procedura comunicativa sarà telematica e riprenderà le modalità operative previste per le comunicazioni che il datore di lavoro effettua per i lavoratori intermittenti (articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015).

In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni l’applicativo telematico di riferimento, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica ordinario, messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale.

Cosa va scritto nella comunicazione

La comunicazione, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, dovrà contenere i seguenti elementi minimi:

–              i dati del committente (ragione sociale, sede legale, CF/Partita IVA);

–              i dati del lavoratore autonomo occasionale (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e CF);

–              la sede ove il collaboratore svolgerà la propria prestazione lavorativa (esempio: presso il suo studio, presso la sua abitazione ovvero presso la sede del committente);

–              una sintetica descrizione dell’attività;

–              l’ammontare del compenso (solo qualora stabilito al momento dell’incarico);

–              la data di avvio delle prestazioni occasionali;

–              l’arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese).

Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato nell’ultimo punto, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Inoltre, per quanto non espressamente previsto, può essere il caso di allegare all’email anche la lettera di incarico con le specifiche sull’attività che dovrà essere svolta.

Qualora manchino i dati sopraindicati, la comunicazione sarà considerata omessa dall’Ispettorato del Lavoro e verrà applicata la relativa sanzione amministrativa (da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale).

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata, ovvero potranno essere modificati i dati ivi inseriti, in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.

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