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Novità Decreto Sostegni bis e Legge di conversione Decreto Sostegni

Segnaliamo che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021 il Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021 cd Decreto Sostegni bis (di seguito anche “Decreto”).
I principali interventi di sostegno alle imprese/economia sono i seguenti:

  1. Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici

L’art. 1 prevede per i soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che svolgono attività d’impresa, arte, professione o producono reddito agrario, un contributo a fondo perduto nella misura del 100% di quanto già riconosciuto nel Decreto Sostegni, e verrà erogato in automatico mediante accredito diretto sul conto bancario ovvero riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, in base alla scelta effettuata dal soggetto nel precedente contributo.
In alternativa, il soggetto può richiedere, ad integrazione, un contributo di importo maggiore rispetto al precedente, che spetta alle seguenti condizioni:

  1. Ricavi del secondo esercizio precedente a quello di entrata in vigore del decreto inferiori ad € 10 milioni (2019 per i soggetti con esercizio d’imposta solare);
  2. l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1°aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

L’ammontare del contributo si ottiene applicando una percentuale sulla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi del periodo dal 01/04/2020 al 31/03/2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi del periodo dal 01/04/2019 al 31/03/2020

La percentuale da utilizzare, per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto precedente, varia in funzione dei ricavi o compensi conseguiti nel 2019 ed è pari al 60%, 50%, 40%, 30% e 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori rispettivamente ad euro 100.000, 400.000, 1.000.000, 5.000.000 e 10.000.000 nel periodo d’imposta 2019.
La percentuale da utilizzare, per i soggetti che NON hanno beneficiato del contributo a fondo perduto precedente, ed è pari al 90%, 70%, 50%, 40% e 30% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori rispettivamente ad euro 100.000, 400.000, 1.000.000, 5.000.000 e 10.000.000 nel periodo d’imposta 2019.
Per i soggetti tenuti alla comunicazione delle liquidazioni periodiche dell’IVA, l’istanza di accesso al contributo potrà essere presentata solo dopo aver trasmesso la LIPE del I trimestre 2021.
È previsto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che svolgono attività d’impresa, arte, professione o producono reddito agrario. Per tale contributo si dovranno attendere le disposizioni del Ministro dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate.
Il contributo sarà parametrato al peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 in misura pari o superiore alla percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Ciascun contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, e viene erogato, a scelta irrevocabile, tramite bonifico bancario oppure sottoforma di credito d’imposta, compensabile tramite F24.
Per i contributi non automatici, occorrerà presentare un’istanza telematica all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura per la presentazione della stessa.  Per poter trasmettere l’istanza occorrerà attendere un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
L’importo totale dei contributi non potrà essere superiore ad euro 150.000. I contributi non spettano, a prescindere dai requisiti, a coloro la cui attività risulta cessata alla data di entrata in vigore del decreto e a coloro che hanno attivato la partita IVA dopo la sua entrata in vigore.

  1. Estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione

L’art.4 prevede per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione l’estensione del credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di   interesse   turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
In particolare:

  • Per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi/ compensi nel 2019 non superiori a 15 milioni di euro, nonché per gli enti non commerciali, spetta un credito nella misura del 60% del canone d’affitto mensile per immobili ad uso non abitativo e del 30% per l’affitto d’azienda e riguarda i canoni da gennaio a maggio 2021.
  • Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e tour operator, spetta un credito nella misura del 60% del canone d’affitto mensile per immobili ad uso non abitativo e del 50% per l’affitto d’azienda, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel 2019, ed è prorogato da aprile 2021 a luglio 2021.

L’accesso al credito d’imposta è previsto solo se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1°aprile 2020 al 31 marzo 2021 è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Il credito spetta anche in assenza del suddetto requisito per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

  1. Proroga sospensione attività dell’agente di riscossione

L’art. 9 prevede un ulteriore slittamento dal 30 aprile 2021 al 30 giugno 2021 del periodo di sospensione del versamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e accertamento affidati all’Agenzia delle Entrate, pertanto i pagamenti andranno effettuati in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2021.

  1. Proroga moratoria per le PMI

L’art.16 prevede, per le imprese già ammesse, la proroga della moratoria su mutui e prestiti fino al 31 dicembre 2021, previa comunicazione da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15 giugno 2021. La proroga si applica limitatamente alla quota capitale, dunque dal 1° luglio 2021 si dovranno nuovamente pagare gli interessi.

  1. Disciplina del credito d’imposta per beni strumentali nuovi

L’art.20 prevede la possibilità, per gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, di compensare il credito in un’unica quota annuale, anziché tre, anche per i soggetti con un volume di ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro

  1. Credito d’imposta per la sanificazione ed acquisto di dispositivi di protezione

L’art. 32 prevede per i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni ed enti non commerciali, un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione di ambienti e strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi che garantiscono la salute dei lavoratori, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per il COVID-19.
Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di euro 60.000 ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le spese vengono sostenute. Il credito non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
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Segnaliamo, inoltre, che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 69 del 21/05/2021 cd Decreto Sostegni, con modificazioni.
Le principali modifiche approvate in sede di conversione riguardano:

  1. Esenzione versamento IMU

L’art. 6 sexies prevede per i soggetti titolari di Partita IVA attiva al 23/03/2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che svolgono attività d’impresa, arte, professione o producono reddito agrario, l’esenzione dal versamento della prima rata dell’IMU 2021.
L’esenzione spetta alle seguenti condizioni:

  1. I contribuenti non devono superare nel 2019 la soglia di € 10 milioni ricavi/ compensi;
  2. L’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 deve essere inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile dell’anno precedente;
  3. I contribuenti devono essere anche gestori delle attività esercitate in tali immobili posseduti.

 

  1. Canoni di locazione non percepiti

L’art. 6 septies prevede l’esclusione dal reddito dei canoni di locazione, relativi ad immobili ad uso abitativo, dal momento in cui viene provata la mancata corresponsione mediante l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità, anziché, come avveniva prima, dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto. La norma viene, inoltre, estesa anche ai contratti di locazione stipulati prima del 2020.

 

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