L’articolo 121, comma 1, DL 34/2020 prevede in alternativa alla consueta detrazione delle spese sostenute per interventi edilizi nella dichiarazione dei redditi:
- Lo sconto in fattura operato dai fornitori per la quota corrispondente alla detrazione spettante;
- La cessione del credito corrispondente alla detrazione a dei soggetti terzi, quali ad esempio banche ed altri intermediari finanziari.
Tale opzione, può essere esercitata sia da chi usufruisce del superbonus 110%, sia, secondo il comma 2 del suddetto articolo, da coloro che effettuano gli altri interventi di ristrutturazione edilizia per i quali l’articolo 16-bis del TUIR prevede la detrazione. Nel dettaglio, si tratta di interventi di:
- Recupero del patrimonio edilizio;
- Efficienza energetica;
- Adozione di misure antisismiche;
- Recupero o restauro della facciata di edifici esistenti;
- Installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Tale opzione deve essere comunicata e inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate attraverso una procedura resa disponibile il 15 ottobre 2020. Il termine per la comunicazione dell’opzione da esercitare per le spese sostenute nel 2020 era il 16 marzo 2021.
Con provvedimento n. 51374 del 23 febbraio 2021, su richiesta di consulenti, operatori e relative associazioni di categoria, l’Agenzia delle Entrate ha prorogato il termine ultimo al 31 marzo 2021.
Per quanto riguarda le spese sostenute nel 2021, salvo cambiamenti, la comunicazione dovrà essere inviata entro il 16 marzo 2022.