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TERMINI PER L’EMISSIONE DELLE NOTE DI VARIAZIONE

Con la risposta a interpello n. 593 del 15 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i termini di emissione della nota di variazione.

L’art. 26 del decreto IVA stabilisce che se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola.

Per individuare il momento in cui nasce il diritto alla variazione IVA, per quanto riguarda l’ipotesi di mancato pagamento a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose dell’importo fatturato, in via generale tale circostanza viene giuridicamente ad esistenza allorquando il soddisfacimento del creditore attraverso l’esecuzione collettiva sul patrimonio dell’imprenditore viene meno, in tutto o in parte, per insussistenza di somme disponibili, una volta ultimata la ripartizione dell’attivo.

Il verificarsi di tale evento postula, quindi, in via preventiva, da un lato l’acclarata insolvenza dell’importo fatturato e l’assoggettamento del debitore a procedura concorsuale, dall’altro la necessaria partecipazione del creditore al concorso.

In particolare, per ciò che attiene al fallimento, al fine di individuare l’infruttuosità della procedura occorre fare riferimento alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto, oppure, ove non vi sia stato, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso.

Una volta verificatosi il presupposto per operare la variazione, l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta resta subordinato alle condizioni imposte dall’art. 19 del decreto IVA.

La nota di variazione in diminuzione deve essere emessa, al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione, a regime, entro il 30 aprile.

Si evidenzia che il termine di presentazione della dichiarazione IVA 2020 per il periodo 2019, normalmente fissato al 30 aprile 2020, per effetto del combinato disposto dei commi 1 e 6 dell’art. 62 del decreto Cura Italia, è stato differito al 30 giugno 2020. Ne consegue, la nota di variazione in diminuzione poteva essere emessa al più tardi entro il 30 giugno 2020.

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